Introduzione
La permuta di partecipazioni rappresenta una delle operazioni straordinarie più rilevanti nell’ambito delle riorganizzazioni societarie, soprattutto in contesti di pianificazione patrimoniale e consolidamento di gruppi. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, attuativo della delega fiscale (L. 9 agosto 2023, n. 111), il legislatore ha apportato significative modifiche agli articoli 175 e 177 del TUIR, ridefinendo i presupposti per l’applicazione del regime di realizzo controllato.
Inquadramento civilistico
Sotto il profilo civilistico, la permuta di partecipazioni si configura come un contratto atipico, assimilabile alla permuta disciplinata dall’art. 1552 c.c., mediante il quale due soggetti si scambiano partecipazioni societarie. Tuttavia, nella prassi operativa, tale scambio avviene frequentemente attraverso un conferimento in una società conferitaria, che emette nuove azioni o quote in favore del conferente.
Il regime fiscale del realizzo controllato
L’art. 177, comma 2, TUIR consente, al ricorrere di specifici requisiti, di effettuare il conferimento di partecipazioni in neutralità fiscale. In particolare, la società conferitaria deve acquisire o incrementare il controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1 c.c. della società oggetto del conferimento.
Con la riforma 2025, è stato introdotto il nuovo comma 2-bis, che disciplina in modo più rigoroso i conferimenti di partecipazioni qualificate, con l’obiettivo di contrastare operazioni elusive, in particolare nei contesti infragruppo.
Requisiti per la neutralità fiscale
Affinché l’operazione di permuta (realizzata tramite conferimento) possa beneficiare del regime di realizzo controllato, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- Controllo effettivo: le partecipazioni conferite devono attribuire alla conferitaria il controllo della società conferita;
- Corrispettivo in partecipazioni: il conferente deve ricevere esclusivamente partecipazioni della conferitaria;
- Assenza di disinvestimento: l’operazione non deve comportare un disinvestimento economico da parte del conferente.
In assenza di tali condizioni, si applica il regime ordinario di tassazione delle plusvalenze, con determinazione del valore di realizzo secondo l’art. 9 TUIR.
Le novità del 2025: focus sul comma 2-bis
Il nuovo comma 2-bis dell’art. 177 TUIR introduce un regime più stringente per i conferimenti di partecipazioni qualificate, prevedendo:
- Limitazioni alla neutralità per conferimenti a favore di società controllate o collegate;
- Valutazione della sostanza economica dell’operazione, al fine di escludere finalità elusive;
- Obbligo di documentazione rafforzata, per dimostrare la genuinità dell’operazione.
Queste modifiche mirano a rafforzare l’integrità del sistema fiscale, evitando che il regime di neutralità venga utilizzato per finalità di pianificazione fiscale aggressiva.
Conclusioni operative per il professionista
Alla luce delle recenti modifiche normative, il ruolo del commercialista diventa ancora più centrale nella corretta gestione delle operazioni di permuta di partecipazioni. È essenziale:
- Analizzare attentamente la struttura dell’operazione e la natura delle partecipazioni coinvolte;
- Verificare la sussistenza dei requisiti per l’applicazione del regime di realizzo controllato;
- Predisporre una documentazione probatoria adeguata, anche in previsione di eventuali controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Per una consulenza personalizzata o per maggiori informazioni, contattaci: il nostro team è a tua disposizione.
